Di seguito i principali aggiornamenti normativi introdotti dal 2020 ad oggi.

Tra il 2020 e il 2021, il Legislatore e l’Agenzia delle Entrate sono intervenuti più volte sulle norme fiscali che regolano il Welfare Aziendale, tramite aggiornamenti mirati a sostenere le imprese che scelgono di investire all’interno di questo settore.

Tali misure sono volte a valorizzare gli strumenti di Welfare Aziendale attraverso il riconoscimento di nuovi beni e servizi, con l’intento di fornire una risposta concreta anche ai nuovi bisogni dei lavoratori, costretti a convivere con la pandemia. Tra le novità più rilevanti, assumono sicuramente un particolare interesse quelle di seguito elencate:

 

  • Spese per la Didattica a distanza

L’ Agenzia delle Entrate inserisce, tra le spese sostenibili con il proprio credito welfare, anche quelle per l’acquisto dei dispositivi utili alle lezioni scolastiche e universitarie a distanza (con riferimento all’esenzione fiscale dell’art. 51, c.2, lett. f-bis del TUIR), es: pc, laptop e tablet etc. (Risoluzione 37/E ).

  • Raddoppio dei Fringe benefit

La Camera approva il cosiddetto Decreto Sostegni e relativa norma che raddoppia il limite della soglia dei fringe benefit (Decreto Sostegni, articolo 6-quinquies).

  • Gestione dei “residui”

l’Agenzia delle entrate decide di garantire la cumulabilità dei residui non spesi con il budget individuale dell’anno successivo

  • Conversione dei Premi di Risultato(PdR)

L’Agenzia delle Entrate ha voluto assicurare l’imposta agevolata e la detassazione per i lavoratori dei Premi di Risultato in cui gli incrementi siano stati ridefiniti a causa delle difficoltà della pandemia da Covid-19. Per la ridefinizione degli obiettivi è comunque necessario un accordo sottoscritto tra le parti sociali. (Risposte del 20 aprile 2021 n. 270, del 17 marzo 2021 n. 176, e del 26 giugno 2020 n. 36/E, Risoluzione n. 55/E).

  • Assicurazioni

L’agenzia delle Entrate, prevede che le imprese possano introdurre formule assicurative destinate ai dipendenti per l’infezione da Covid-19 all’interno di piani di welfare aziendale. In questo caso è stato chiarito che tali assicurazioni possono rientrare all’interno degli strumenti previsti dal comma 2, lettera f-quater, dell’articolo 51 del TUIR. (Circolare n. 8/E).

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